Art. 1.
(Centri, quartieri e siti storici).

      1. Costituiscono obiettivo primario dello Stato, delle regioni e degli enti locali, la conservazione e la valorizzazione delle città storiche che con i loro monumenti, aree e luoghi di interesse storico o artistico e con la stratificazione dell'intero tessuto urbano rispecchiano significativamente il processo evolutivo antropologico, storico e culturale di cui sono testimonianza. Spetta ai comuni, secondo una programmazione stabilita di intesa con la regione competente e con gli organi dello Stato cui è demandata la tutela del patrimonio culturale, promuovere e porre in atto o coordinare le attività finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle città storiche.
      2. I comuni che hanno interesse alla loro conservazione e valorizzazione come città storica, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e alla delimitazione dei loro centri, quartieri e siti, anche non contigui, di valenza storica o artistica, confermando o aggiornando, qualora sia effettuata, l'analoga perimetrazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. L'individuazione è compiuta di intesa tra il comune e la competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici, sentito il parere delle competenti soprintendenze per i beni archeologici e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoanetropologico. Il comune può anche effettuare di propria iniziativa la definizione o l'aggiornamento della perimetrazione e chiedere al competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici la conformità della perimetrazione medesima all'estensione del patrimonio storico urbano. Il soprintendente

 

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provvede entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Qualora i comuni non effettuino la perimetrazione entro il termine indicato dal presente comma, il soprintendente, ove rilevi l'interesse storico o artistico, predispone la perimetrazione e la propone ai comuni interessati per le determinazioni del caso.
      3. I comuni, ottenuto l'accertamento di cui al comma 2, possono adottare il programma degli interventi a salvaguardia del patrimonio storico urbano presente nel proprio territorio, nonché le linee guida per la città storica relativa alla sua trasformazione. Il programma assicura l'integrità dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico e quelli di valore ambientale, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino, preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e dal rapporto con il territorio. Il programma riguarda anche le testimonianze archeologiche, comprese quelle di proprietà non statale. Il programma e le linee guida per la città storica sono approvati dal comune, sentiti i competenti soprintendenti.
      4. Ai fini del programma di cui al comma 1, il comune, di intesa con la competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici, determina, nell'ambito della zona perimetrata, gli ambiti urbani, i luoghi e le aree soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2. Per le restanti parti della zona perimetrata, il comune e la soprintendenza determinano, di intesa, i vincoli, le regole e le modalità di esecuzione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.
      5. I comuni che hanno ottenuto l'accertamento di cui al comma 2 e si sono dotati del programma per gli interventi a salvaguardia del patrimonio storico urbano sono tenuti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, a predisporre ogni anno un programma volto ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, di proprietà pubblica e privata, esistente nelle città storiche.
      6. Il programma annuale di cui al comma 5 riguarda anche la qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche
 

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e dei materiali dell'ambiente urbano nei suoi spazi pubblici e privati, nelle finiture e negli arredi delle facciate e delle pavimentazioni, nelle vetrine, nelle insegne e negli arredi mobili, nella sistemazione degli impianti e in ogni altro elemento incidente sull'immagine urbana, nel rispetto dei caratteri originali e tradizionali. Il programma annuale è adottato in una apposita conferenza di servizi tra rappresentanti del comune e delle competenti soprintendenze.
      7. Per la realizzazione del programma annuale il comune promuove accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate e accordi con i privati sostitutivi delle determinazioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina una quota complessiva, non inferiore al 30 per cento delle proprie spese di investimento, per la realizzazione di interventi di restauro e di manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 5, già finanziati per almeno il 50 per cento della spesa complessiva.
      9. Il Ministero dei beni e delle attività culturali può, comunque, concedere contributi in conto capitale, che concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di cui al comma 7 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 35 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per interventi sugli immobili privati e pubblici compresi nei perimetri individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il contributo può essere erogato anche in acconto non superiore al 30 per cento del suo ammontare.